IMU

 

IMU ANNO 2020

 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 3 febbraio 2020, sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come segue: 

 

ALIQUOTA ORDINARIA

10,6 ‰ (per mille)

per tutte le tipologie di fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili

(Si precisa che, per l'anno 2019, resta riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille)

6,00 ‰ (per mille)

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) del soggetto passivo e relative pertinenze. A questa tipologia di immobili si applica la detrazione dell’importo di euro 200,00.

A questa tipologia di immobili appartengono solo ed esclusivamente le "cosidette abitazioni di lusso".

1,00 ‰ (per mille)

aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994

2,50 ‰ (per mille)

aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

  considerare come abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

 

AREE EDIFICABILI

 

Con deliberazione della G.C. n. 35 del 30/03/2017, sono stati determinati i valori minimi di riferimento delle aree edificabili ai fini della gestione dei tributi locali comunali, come di seguito indicato:

 

  Area edificabile ambito B1 - residenziale intensivo

Euro 200,00 / mq

  Area edificabile ambito B2 - residenziale estensivo

Euro 150,00 / mq

  Area edificabile ambito D1 - produttivo

Euro 115,00 / mq

  Area edificabile ambito D2 - commerciale/direzionale

Euro 275,00 / mq

  Area edificabile ambito D3 - alberghiero

Euro 275,00 / mq

 

Si precisa che i valori determinati hanno carattere puramente orientativo e dunque non sono vincolanti né per il contribuente in sede di autoliquidazione dei tributi IMU e TASI, né per l'ufficio.

 

SCADENZA IMU ANNO 2020

 

RATA DI ACCONTO: entro il 16 giugno 2020 

RATA DI SALDO:  entro il 16 dicembre 2020

oppure

RATA UNICA: entro il 16 giugno 2020 

 

Per il calcolo dell'IMU 2019, utilizzare il calcolatore disponibile al seguente indirizzo:

 

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=C208

 

 

SONO CONFERMATE LE SEGUENTI ESENZIONI E/O RIDUZIONI

 

  • IMU Terreni agricoli - Sono completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD (Coltivatore Diretto) e IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) con iscrizione previdenza agricola.

 

  • IMU immobili concessi in comodato gratuito - viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile.


COMODATO GRATUITO

 

Art. 1803 Codice Civile

"Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito."

Comodante è chi dà il bene in comodato.

Comodatario è chi riceve il bene in comodato.

Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

La base imponibile è ridotta del 50 per cento (50%):

«a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi:

  • si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili;
  • gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario; con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale;
  • il contratto (che può essere in forma scritta o un contratto verbale) deve necessariamente essere registrato presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La registrazione del contratto prevede il versamento dell’imposta di registro dell’importo di Euro 200,00 (l’imposta di registro da versare è di Euro 200,00)

Per "immobile", come specificato dal MEF (Ministero Economia e Finanza) con Circolare N.1/DF del 17 febbraio 2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo").

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.

 

L'immobile in comodato NON è assimilabile ad abitazione principale ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.

Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.

 

Casi di non applicabilità della riduzione:

  • se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
  • se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
  • se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
  • se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
  • se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
  • se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione

 

Allegati

Informativa 2020

Note: Informativa 2020

Informativa 2019

Note: Informativa 2019

Informativa 2018

Note: Informativa 2018

Informativa 2017

Note: Informativa 2017

Informativa 2016

Note: Informativa 2016

Informativa 2015

Note: Informativa 2015

Informativa 2014

Note: Informativa 2014

Ultima modifica: Gio, 21/05/2020 - 16:11