Accesso civico generalizzato a documenti, dati e informazioni

Cos'è: 

L'accesso generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere a dati, documenti, informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
È stato introdotto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5, com. 2 allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La domanda può essere formulata da chiunque e non deve essere morivata.

Eccezioni assolute:

Esistono alcuni casi tassativi di esclusione assoluta nei quali l’accesso generalizzato viene rifiutato a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari come (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 3):

  • segreto di Stato
  • altri casi di segreto o di divieto di divulgazione (segreto statistico, dati su sicurezza pubblica, procedimenti tributari, attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nei procedimenti selettivi).

Limiti relativi alla tutela di interessi pubblici:

Esistono alcuni casi in cui è possibile rigettare la domanda se il rifiuto è necessario ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 1):

  • sicurezza pubblica e ordine pubblico
  • sicurezza nazionale
  • difesa e questioni militari
  • relazioni internazionali
  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
  • conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
  • regolare svolgimento di attività ispettive.

Limiti relativi alla tutela di interessi privati:

L'accesso generalizzato può essere negato se questo si rende necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • protezione di dati personali
  • libertà e segretezza della corrispondenza
  • interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

In alcuni casi, la Pubblica Amministrazione può far ricorso al potere di differimento, ovvero dare corso alla domanda solo in un momento successivo nel quale non sussiste più la condizione che ha generato il rifiuto della domanda di accesso generalizzato.

Dove si presenta: 

All'Ufficio Protocollo oppure a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it.

Iter del procedimento: 

Il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con provvedimento motivato ed espresso con la comunicazione al richiedente.
Se la domanda è ammissibile, la Pubblica Amministrazione provvede alla trasmissione tempestiva di quanto chiesto.

Se la domanda è stata negata o differita per ragioni a tutela della riservatezza, il responsabile provvede solo dopo aver consultato il Garante della privacy, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla domanda di parere.
Il procedimento può essere sospeso per un massimo di dieci giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso, la Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della domanda. In caso di accoglimento della domanda di accesso generalizzato, nonostante l'opposizione dei controinteressati, la Pubblica Amministrazione ne dà loro comunicazione ed entro i 15 giorni successivi provvede a trasmettere i dati, documenti o informazioni al richiedente. Il controinteressato può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato dalla Pubblica Amministrazione presentare ricorso al difensore civico.

In caso di rifiuto totale o parziale, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato dalla Pubblica Amminsitrazione. Contro la decisione della Pubblica Amministrazione, in caso di domanda di riesame, verso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato dalla Pubblica Amministrazione, il richiedente può proporre ricorso al TAR o al difensore civico competente per ambito territoriale, dove costituito.

Pagamenti: 

Se si chiede una estrazione di copia in carta semplice è necessario inoltre pagare i relativi costi di riproduzione.

Se si chiede una estrazione di copia conforme all'originale, oltre ai costi di riproduzione è necessario acquistare anche una marca da bollo da 16 € da apporre sulla copia conforme.

 

Allegati

Domanda di accesso civico generalizzato a documenti, dati e informazioni

Note: Domanda di accesso civico generalizzato a documenti, dati e informazioni

Modulo richiesta riesame

Note: Modulo richiesta riesame

Ultima modifica: Mer, 27/06/2018 - 12:57